STORIA DELLE SCUOLE

A partire dal 1990, dopo un’iniziativa pilota dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in virtù dei poteri di autoregolamentazione concessi dalla legge, ha riconosciuto l’ammissione agli esami di idoneità professionale e quindi l’accesso al professionismo, anche a coloro che abbiano svolto il praticantato in pubblicazioni edite da Scuole convenzionate e riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti.

Ad esse può accedere, previo superamento di una selezione attitudinale, un numero limitato di allievi che varia a seconda della capacità delle singole scuole. Le stesse vengono riconosciute quando documentino al Consiglio Nazionale di essere in grado di osservare condizioni e garanzie fissate dallo stesso Consiglio, quali ad esempio: finalità esclusivamente formative; trasparenza ed autonomia delle fonti di finanziamento; esibizione delle convenzioni stipulate con le imprese editoriali per il necessario apprendimento pratico integrativo di quello svolto negli organi di informazione editi dalle scuole stesse; selezione pubblica obbligatoria per titoli ed esami; durata dei corsi minimo biennale; frequenza obbligatoria e a tempo pieno; programmi didattici a livello universitario; composizione del corpo docente sia accademico che universitario.

Va segnalato che anche l’Università ha preso coscienza dell’opportunità di farsi carico della formazione al giornalismo. Tuttavia, non essendo stati emanati – a differenza di quanto accaduto per le altre professioni – i decreti attuativi della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l’Ordine nazionale ha ritenuto di non poter accogliere i progetti relativi al praticantato collegato alle lauree specialistiche. E’ stato, invece, convenuto, in accordo con gli atenei che ne hanno fatto richiesta, che vada prescelta la forma del master (biennale), più adatta a mettere insieme le caratteristiche dell’insegnamento superiore con le norme fissate nel “Quadro di indirizzi”. A questi master (ed in quelli degli Istituti per la formazione al giornalismo ancora esistenti) possono accedere – attraverso un concorso per titoli ed esami – i laureati provenienti da diverse Facoltà universitarie.

Il Consiglio nazionale ha rivolto una particolare attenzione alle strutture di formazione al giornalismo riconosciute, al fine di valorizzarne gli obiettivi, tenuto conto del ruolo di coordinamento e di vigilanza che l’ordinamento affida al Consiglio stesso.
In questa prospettiva i vertici hanno disdetto tutte le convenzioni esistenti e hanno informato i responsabili delle Università, i direttori delle Scuole di giornalismo ed i presidenti degli Ordini regionali, della necessità di svolgere una verifica comune nel rispetto rigoroso dei principi e dei criteri del nuovo Quadro di indirizzi vigente.
Le vecchie convenzioni sono state dunque tutte disdette e i corsi in essere si sono conclusi o si concluderanno alla naturale scadenza senza che ciò precostituisca titolo alcuno per successivi riconoscimenti che verranno accordati solo alla strutture che risponderanno in pieno a tutte le norme fissate dal nuovo Quadro di indirizzi.

Successivamente il Comitato Tecnico Scientifico del CNOG ha iniziato le verifiche presso le strutture di formazione al fine di accertare la possibilità di rinnovare la convenzione.

Il decreto legislativo n.67 del 15 maggio 2017 ha riconosciuto le scuole di giornalismo “come  sedi  idonee  allo  svolgimento  della  pratica   giornalistica” attribuendo al Consiglio Nazionale la competenza a determinare le condizioni, i contenuti precettivi e gli indirizzi didattici e formativi, attraverso un regolamento da emanarsi “previo  parere vincolante del Ministro della Giustizia”. Il nuovo Quadro di indirizzi è stato approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 marzo, adottato il 27 settembre (dopo il parere positivo del ministro della Giustizia) e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero il 15 novembre 2018.

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